STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL PRISMA”

Art. 1 Costituzione e sede

E’ costituita l’Associazione culturale “Il Prisma” con sede in Trivero (BI), c/o Biblioteca comunale “Ermes Cancelliere”, via Marconi 37.

L’Associazione è libera, democratica, egualitaria, apolitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

La sede dell’Associazione potrà essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea dei soci.

Art. 2 Scopo e oggetto

L’Associazione ha lo scopo di promuovere l’esercizio, la conoscenza e la fruizione delle varie espressioni culturali e artistiche, per contribuire, in maniera significativa, a favorire la crescita e il benessere psicofisico individuale e collettivo.

In particolare l’Associazione si propone di sostenere:

  • la diffusione della cultura in tutte le sue forme;
  • la promozione dell’attività cinematografica, teatrale, musicale e di danza;
  • la conoscenza della pittura e di tutte le espressioni artistiche;
  • la valorizzazione del territorio, della storia e della cultura locale in tutti i suoi aspetti;
  • la prevenzione nei vari settori per favorire il benessere psicofisico delle persone;
  • l’integrazione sociale di tutte le persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche, familiari o etniche. 

Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione intende realizzare:

  • eventi culturali, festival, convegni, corsi, mostre, presentazioni di libri e progetti di lettura;
  • proiezioni cinematografiche, cineforum, spettacoli di teatro, di musica e di danza;
  • concorsi, premi, mostre e corsi di pittura e di tutte le espressioni dell’arte;
  • viaggi e visite guidate di carattere educativo, artistico e culturale;
  • corsi ed eventi per favorire la prevenzione, l’integrazione, l’istruzione e la formazione;
  • manifestazioni culturali per le scuole, i giovani, gli anziani e le persone svantaggiate;

Per conseguire i suddetti scopi, l’Associazione potrà:

  • creare sinergie e fare rete con altre associazioni, sia locali sia nazionali, aventi analoghe finalità;
  • stipulare convenzioni con enti, associazioni ed istituzioni di ogni tipo, finalizzate a conseguire i propri scopi sia diretti che indiretti;
  • assumere la gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come biblioteche, centri culturali, sale cinematografiche, teatri, sale da concerti e spazi pubblici;
  • avvalersi dell’ausilio sia di prestazioni di lavoro autonomo di terzi, sia di soggetti, frutto di progetti di servizio civile e volontariato in campo nazionale e europeo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.

Art.3 Associati

L‘Associazione è aperta a tutte le persone che ne condividono lo spirito, gli ideali, le finalità e che dichiarano di accettare e rispettare, senza riserve, lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

I Soci si distinguono in:

  • Soci Fondatori: coloro che risultano dall’Atto costitutivo.
  • Soci Ordinari: persone o enti che s’impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
  • Soci Sostenitori: persone, enti o istituzioni che, pur non potendo partecipare alla vita dell’Associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano supportarla nel raggiungimento di detti scopi con contributi in denaro o in natura.

Il Consiglio direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento delle quote.

Fra i Soci, siano essi Fondatori o Ordinari, esiste parità di diritti e doveri.

L’ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta presentata dal richiedente al Presidente dell’Associazione.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Presidente stesso.

La qualifica di Socio si perde per:

    • recesso: va comunicato per iscritto e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso;
    • per esclusione, deliberata dall’Assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari, morosità nei pagamenti delle quote associative, comportamento indegno.

Art. 4. Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto di:

  • partecipare all’Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare, se maggiorenni, per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione;
  • conoscere e partecipare alle attività promosse dall’Associazione e usufruire dei suoi servizi;
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati a:

  • osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni deliberati dagli Organi preposti;
  • pagare la quota associativa;
  • svolgere le attività concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’ Associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso scritto al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci

Art. 5.Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie, suppletive, sostenitrici.

Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota d’iscrizione annuale.

Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Sono quote associative sostenitrici quelle ricevute a titolo di contributo volontario.

Le quote associative annuali sono proposte dal Consiglio direttivo e ratificate dall’Assemblea dei soci e non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di Socio.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art.6. – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

  • quote associative ordinarie, suppletive o sostenitrici;
  • donazioni, eredità, lasciti testamentari e legali, erogazioni liberali e oblazioni;
  • contributi di enti pubblici e privati;
  • rimborsi derivati da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
  • entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi;
  • beni immobili e mobili.

Il fondo comune è depositato presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

L’attività volontaria dei Soci non può essere retribuita in alcun modo, ma l’Associazione, entro i limiti prestabiliti, può rimborsare al Socio le spese effettivamente sostenute e documentate.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7. – Rendiconto contabile

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo deve redigere apposito rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione tutte le entrate e le uscite per voci analitiche.

Il rendiconto consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile e deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la convocazione per poter essere consultato dai Soci.

Art. 8. – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Art. 9. – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, ognuno dei quali, se maggiorenni, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei Soci.

L’Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è presieduta dal Presidente ed è valida, in prima convoca, con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, recante la data della prima convoca e dell’eventuale seconda convoca, distanziate di almeno un’ora, può avvenire mediante comunicato scritto, spedito con lettera semplice, via fax, e-mail o altra comunicazione digitale, a ciascun socio almeno 7 giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convoca e deve contenere l’Ordine del giorno previsto. Ogni Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro Socio ordinario. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

L’Assemblea ordinaria elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori, se nominato, approva il rendiconto consuntivo e gli eventuali regolamenti interni.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 10. – Consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo composto da un minimo di 5 membri, compresi il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, eletti dall’ Assemblea fra i propri componenti, dura in carica per due anni e i suoi membri sono rieleggibili. La carica è gratuita.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e sono prese a maggioranza dei presenti.

Il consigliere che si dimetta, o che decada per assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio direttivo, sarà sostituito dall’Assemblea dei soci alla prima riunione successiva.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo si riunisce in media due volte l’anno ed è convocato dal Presidente, da almeno 1/3 dei suoi componenti o dal 30% dei soci, su richiesta motivata;

Il Consiglio direttivo, presieduto dal Presidente, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea e le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  • accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
  • eleggere il Presidente, il Segretario, il Tesoriere del Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, se nominato ed eventuali commissioni o gruppi di lavoro interne all’Associazione;
  • gestire l’ordinaria amministrazione, assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione e conferire mandati a professionisti;
  • aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione;
  • sottoscrivere contratti per mutui, finanziamenti e per il buon funzionamento dell’Associazione.

Per ogni riunione deve essere redatto verbale da tenere a disposizione dei Soci.

Art. 11. – Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, resta in carica per la stessa durata del consiglio stesso e rappresenta l’Associazione in ogni evenienza e ne è legale rappresentante a tutti gli effetti.

In caso d’impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o da un altro Socio delegato dal Presidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Può rilasciare procure e deleghe al Vicepresidente, a membri del Consiglio direttivo o a Soci.

Art. 12. – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto con le stesse modalità del Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Resta in carica per la stessa durata del Presidente.

Art. 13.Il Segretario

Al Segretario competono i seguenti compiti:

  • la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione;
  • la diffusione delle notizie e comunicazioni interne;
  • l’aggiornamento dell’elenco dei Soci;
  • coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento della gestione dell’Associazione.

Art.14. – Il Tesoriere

Al Tesoriere competono i seguenti compiti sottoposti all’approvazione del Presidente:

  • la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
  • l’effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
  • la tenuta del registro delle entrate e delle uscite (cassa e banca);
  • la predisposizione del Rendiconto consuntivo.

Art. 15. Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, sarà formato da almeno due membri scelti al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo e che siano in possesso di comprovata moralità e preparazione professionale in materia contabile e fiscale.

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull’amministrazione dell’Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità; partecipa di diritto alle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, con facoltà di parola per dare pareri sui rendiconti, ma senza diritto di voto.

Art. 16. – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione

Le proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci in prima convoca, della maggioranza dei soci presenti in seconda convoca.

Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 17. – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole. L’arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo. In mancanza di accordo sulla nomina dell’arbitro alla stessa provvederà il Presidente del Tribunale di Biella

Art 18. – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in materia di Associazioni Culturali.

Trivero: 16/03/2017